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Comune di Capoterra

Scheda Informativa
Contributi e diritto allo studio
ASSEGNI DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO (A.S. 2019/2020)

Per accedere alla compilazione della domanda, cliccare qua

OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando, in applicazione del regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale n. 90 del 18.12.2015, e dei criteri approvati con atto della G.C. n. 123 del 07/10/2020, disciplina le modalità per la concessione di Assegni di Studio per l’anno scolastico 2019/2020, a favore degli alunni frequentanti nei corsi diurni le Scuole Secondarie di I e II grado statali e paritarie.

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono beneficiare degli assegni di studio gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Capoterra almeno dal 01.09.2019, che frequentano nei corsi diurni le scuole pubbliche secondarie di I e II grado, comprese quelle paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito ai redditi del nucleo familiare con validità fino al 31.12.2020 privo di omissioni/difformità, non sia superiore a all’importo di €. 28.000,00. A parità di merito sono privilegiati gli studenti le cui famiglie detengono un reddito ISEE inferiore.


CRITERI ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di Capoterra almeno dal 01.09.2019:

- che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato nei corsi diurni una qualsiasi classe della Scuola Secondaria di I grado conseguendo una media minima finale di almeno 7 senza debiti formativi, (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione e le materie facoltative);

- che nell’anno scolastico 2020/2021, risultino nella condizione di studente frequentante nei corsi diurni una qualsiasi scuola pubblica statale comprese quelle paritarie;

 

CRITERI RELATIVI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO O ARTISTICA STATALE:

 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di Capoterra almeno dal 01.09.2019:

- che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato nei corsi diurni una qualsiasi classe della Scuola Secondaria di II grado o Artistica Statale conseguendo la media minima finale di almeno 7 senza debiti formativi (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione e le materie facoltative) oppure che abbiano conseguito un voto di diploma non inferiore a 70/100;

- che nell’anno scolastico 2020/2021 risultino nella condizione di studente frequentante i corsi diurni di una qualsiasi scuola pubblica statale comprese quelle paritarie ad eccezione degli studenti diplomati.

 

NON sono ammessi al concorso:

Gli studenti che nell’A.S. 2019/2020 hanno frequentato scuole private non paritarie.

Gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi.

Gli studenti iscritti ai corsi serali.

Gli studenti che avranno riportato la votazione in condotta inferiore al 7 (sette).

Gli studenti residenti nel Comune di Capoterra, successivamente al 01.09.2019.

 

CAUSE DI ESCLUSIONE

- Saranno escluse le istanze presentate oltre la data di scadenza prevista nel bando, le domande e la documentazione incomplete per le quali non si è provveduto all’opportuna integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti dall’Ufficio Pubblica Istruzione, gli studenti che fruiscono per lo stesso A.S. 2019/2020 di altre borse di studio istituite da altri enti pubblici o privati di valore pari o superiore alle borse messe a concorso.

L’assegno di studio per merito non è cumulabile con altri assegni o borse di studio già percepite nell'anno scolastico interessato ed erogati da altri Enti o Istituti; allo studente è data facoltà di opzione.

- Saranno escluse le istanze corredate da ISEE contenenti omissioni/difformità non regolarizzati entro i termini di scadenza del bando, e/o istanze corredate da ISEE con data di scadenza diversa dal 31.12.2020.

 

- L'assegnazione dell’assegno di studio per merito è compatibile con il  rimborso spese viaggio    previsto dalla L.R. 25.06.1984, n. 31   o contemplate da particolari norme sulla parità scolastica e diritto allo studio (borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione, art. 1 Legge 62/2000 – fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, art. 27 Legge 448/98, ecc.).

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione dell’assegno di studio per merito, devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE ON LINE   mediante la procedura  “istanze on line” presente sul sito istituzionale  www.comune.capoterra.ca.it, entro e non oltre il giorno 13 novembre 2020 pena l’esclusione.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • certificazione ISEE riferito ai redditi del nucleo familiare con validità fino al 31.12.2020 privo di omissioni/difformità, non superiore all’importo di €. 28.000,00;
  • fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente firmatario;
  • fotocopia del Codice fiscale.

La domanda potrà essere presentata da un genitore, da chi esercita la potestà genitoriale, o dall’alunno medesimo se maggiorenne, pena l’esclusione.

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’ASSEGNO DI STUDIO

Saranno destinate le seguenti somme AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

Con votazione del 7 Assegno €. 100.00
Con votazione dell’8 Assegno €. 120.00
Con votazione del 9 Assegno €. 150.00
Con votazione del 10 Assegno €. 180,00

 

Saranno destinate le seguenti somme AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO O ARTISTICA STATALE:

Con votazione del 7 o 70 Assegno €. 180.00
Con votazione dell’8 o 80 Assegno €. 200.00
Con votazione del 9 o 90 Assegno €. 230.00
Con votazione del 10 o 100 Assegno €. 260.00

 

- La graduatoria degli studenti che aspirano ad ottenere gli assegni di studio per merito sarà compilata, sulla base del merito scolastico e comunque rientranti, nel reddito I.S.E.E. sopra indicato, a parità di punteggio riportato, nel caso non fossero sufficienti le somme, avranno la precedenza ai fini della graduatoria gli studenti che versano in condizioni economiche più disagiate.

 

- lo studente, o il genitore/tutore in caso di studente minorenne, all'atto della compilazione della domanda, è tenuto a precisare se ha ottenuto, per l’anno scolastico in questione (2019/2020), altre  borse di studio non cumulabili con gli assegni di studio per merito, o se ha presentato domanda per ottenerla, e presso quale Ente o Associazione. All'atto della corresponsione degli assegni di studio per merito dovrà essere prodotta analoga dichiarazione indicando, eventualmente, l'opzione operata dallo studente tra le varie Sovvenzioni. Ai sensi della nota Assessoriale n. 1022/A del 03/03/1989 l'assegno di studio è invece cumulabile con il rimborso spese viaggio.

 

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il procedimento amministrativo per l’assegnazione degli assegni di studio per merito per l’anno scolastico 2019/2020 dovrà essere concluso entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni/ricorsi alla graduatoria provvisoria possono essere presentati all’Ufficio Protocollo.

La graduatoria definitiva verrà approvata con apposito atto del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione.

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la concessione degli assegni di studio agli interessati è richiesto di fornire dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, con riferimento ai dati personali che saranno forniti nell'ambito del procedimento avviato con questa istanza:

- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco;

- il Responsabile della protezione dei Dati Personali è il Dott. Enrico Ferrante   Amministratore Unico e Socio Unico della Società QUALIFICA GROUP SRL;

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo da parte dei funzionari che vi prenderanno parte;

- gli atti del presente procedimento, contenenti i dati personali, verranno conservati per il periodo necessario al funzionamento dell'Ente e, comunque, non superiore ai 10 anni;

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione automatica dalla procedura;

- il titolare dei dati personali potrà sempre richiederne la rettifica o la cancellazione, limitarne il trattamento, opporsi allo stesso ed anche alla portabilità dei dati, fermo restando che tali iniziative comporteranno l’esclusione automatica dalla procedura, ove impediscano la prosecuzione del procedimento o il mantenimento dell'utilità acquisita;

- in caso di violazione della normativa in materia, l'interessato potrà proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ovvero all'autorità giudiziaria competente.

 

INDIVIDUAZIONE DELL’ UNITA’ ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’unità organizzativa competente e responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, è il Settore Pubblica Istruzione:

 

Telefono: 0707239291 Posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.capoterra.ca.it

 

Responsabile del procedimento: Battistina Farigu

  

 

 

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Capoterra effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 45/2000). Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste.

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 5 e 6, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’Attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria. In tali casi il Comune procederà con la revoca e il recupero del beneficio concesso e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Descrizione   

Modulo di richiesta di ammissione, compilato automaticamente. Non necessita di apposizione della firma, in quanto la stessa andrà apposta sulla foto o scansione del documento di identità.


Il modulo dovrà essere scaricato, verificato e ricaricato durante la fase di "Caricamento documentazione", quale conferma dei dati inseriti.

Documento obbligatorio
Descrizione  

Scansione o foto della parte frontale del documento di identità (dimensione massima allegato 2mb).

Da firmare digitalmente o con firma autografa.

Nel caso di firma autografa, si consiglia di eseguire la scansione o la fotografia da cellulare posizionando il documento su un foglio bianco sul quale apporre la firma, e inquadrare sia il documento che la firma, come da esempio sottostante.

esempio_firma

Documento obbligatorio Documento obbligatorio

Scansione o foto della parte posteriore di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

(Dimensione massima 2mb)

Documento obbligatorio

Scansione o foto della parte frontale del codice fiscale del richiedente, in corso di validità.

(Dimensione massima 2mb)

Documento obbligatorio

Certificazione ISEE riferita ai redditi del nucleo familiare con validità fino al 31.12.2020 privo di omissioni/difformità, non superiore all’importo di €. 28.000,00;

Documento obbligatorio

Stemma Comune di Capoterra

Città metropolitana di Cagliari